
Digestato: sottoprodotto o rifiuto. Chiarimenti dal MASE
Il materiale residuo derivante dal processo di produzione del biogas e destinato ad uso agronomico è un rifiuto - e non un sottoprodotto - se ottenuto con l'impiego di sostanze diverse da quelle comprese nel relativo elenco ministeriale. Lo si evince dalla risposta ad interpello 121740/2025 del 26 giugno con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica richiama le condizioni perché il digestato destinato ad uso agronomico — ossia il materiale che residua dal processo biologico di trasformazione della sostanza organica per la produzione di biogas — possa essere considerato sottoprodotto e quindi non rifiuto. Perché sia sottoprodotto, devono essere rispettate le previsioni specifiche previste dal DM Politiche agricole 25 febbraio 2016, individuate nel rispetto di quelle generali definite dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006. In particolare, ricorda il Ministero, il digestato deve essere prodotto da impianti alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate nell'articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 (tra cui paglia, sfalci, effluenti di allevamento). Il Ministero chiarisce quindi che non è sottoprodotto il digestato ottenuto con l'impiego, oltre che dei materiali inclusi nell'elenco richiamato, di "biomasse solide e liquide che hanno cessato di essere rifiuti (End of waste) ai sensi dell'articolo 184-ter del Dlgs n. 152 del 2006".