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CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA ( LEGGE DI BILANCIO 2026, ART. 1, COMMA 157 )
02/02/2026

CONTRATTI DI RETE IN AGRICOLTURA ( LEGGE DI BILANCIO 2026, ART. 1, COMMA 157 )

La disposizione normativa in parola, introdotto al Senato, apporta una modifica alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura (ex dl 91/2014), prevedendo che i contraenti, cd. retisti, possono cedere, anche in rete, alle altre parti contrattuali la propria quota di prodotto. Nello specifico, la disposizione in commento interviene sull' articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, inserendo un ulteriore periodo allo stesso comma 3 nel quale è specificato che, nell' ambito di un contratto di rete tra imprese agricole i contraenti possono cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto. Si ricorda che il comma 3 dell’ art. 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014 stabilisce che le imprese agricole di cui all’ articolo 2135 del c.c., purché rientranti nella definizione di piccole e medie imprese agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, possono costituire una rete finalizzata alla produzione agricola comune fondata sulla condivisione di risorse e fattori produttivi (attrezzature, mezzi tecnici, macchine, know how, risorse umane, etc.) per il raggiungimento dello scopo dichiarato nel contratto di rete, vale a dire la realizzazione di una produzione agricola comune. Tale produzione potrà essere divisa in natura, cioè ripartita fra le imprese retiste secondo quote determinate stabilite dal contratto, con conseguente attribuzione a titolo originario del prodotto comune. Vale a dire l’ attribuzione della produzione come fosse frutto della propria attività. In sostanza non si dà luogo ad alcuna cessione o trasferimento a titolo particolare di beni da un soggetto all’ altro, ma si ha l’ attribuzione diretta e immediata del bene prodotto in capo a ciascun componente la rete, tenendo conto dell’impegno effettivamente assunto nel programma di rete. Rispetto a questa previsione l’Amministrazione finanziaria, con circolare n. 75/E del 21/06/2017, ha fornito una interpretazione restrittiva della previsione normativa stabilendo la condizione “ che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti”. In altre parole, secondo questa precisazione, i retisti potevano cedere a terzi la propria quota di prodotto, ma non ad altri componenti della stessa rete. La legge di bilancio supera, appunto, questa limitazione e restituisce piena disponibilità alle imprese agricole, facenti parte di una rete, della quota di prodotto loro spettante, consentendo alle stesse di venderla a terzi oppure ad altri componenti della rete stessa, favorendo in tal modo l’ aggregazione del prodotto all’interno della rete ed una conseguente maggiore capacità di svolgere un ruolo strategico all’interno della filiera. A titolo di esempio, alla luce dell’importante novità introdotta dalla nuova “ manovra ” la quota del prodotto (es. vino), ripartita in rete tra i retisti, potrà essere ceduta da un retista ad un altro - in rete - oppure a terzi, attraverso il contratto di mandato – con o senza rappresentanza. Un importante passo avanti, dunque, frutto del lavoro sindacale di Confagricoltura, che apre nuove e apprezzabili opportunità di collaborazione e crescita tra le imprese del comparto primario per favorire la loro integrazione e collaborazione anche in una ottica di filiera.