Confagricoltura al Senato per l’Audizione sulla Fauna selvatica omeoterma
Si è svolta in data 10 luglio, l’audizione di Confagricoltura sul disegno di legge n. 1552 concernente modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Nel corso dell’audizione si è messo in evidenza che il ddl 1552 va nell’auspicata direzione di avviare un percorso di aggiornamento generale della legge 157/92, in particolare sui seguenti aspetti: il non considerare fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci delle Aziende FaunisticoVenatorie; l’aver precisato che i parchi nazionali e regionali, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura sono ricompresi nella percentuale di territorio agro-silvo-pastorale che le regioni devono destinare a protezione della fauna selvatica, nonchè che le aree e i territori del demanio forestale sono soggetti all'attività di programmazione faunistico-venatoria; per quanto riguarda le aziende faunisticovenatorie e aziende agri-turistico-venatorie: l’eliminazione del riferimento “a senza fini di lucro”; l’estensione della durata delle concessioni rilasciate per le AFV e AATV (a 10 anni); l’estensione del periodo in cui è consentito l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento; la possibilità di autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie; l'ampliamento del novero dei soggetti attuatori del controllo della fauna selvatica, che comprende ora anche gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi ove i piani sono attuati, contribuisce ad una migliore gestione del territorio in funzione degli obiettivi da raggiungere; l’aver previsto nell'attuazione dei piani straordinari di gestione e il contenimento della fauna selvatica ulteriori figure quali i cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria, dai concessionari degli istituti faunistici privati, siti nelle aree interessate; l’equiparazione delle abilitazioni per l'esercizio della caccia rilasciate da Stati membri dell'Unione europea oppure appartenenti allo Spazio economico europeo alle abilitazioni rilasciate ai medesimi fini in Italia. E’ stato anche sottolineato che la modifica della legge 157/92 può essere anche l’occasione per individuare un percorso che possa da una parte salvaguardare le produzioni agricole dai danni della fauna selvatica e dall’altra valorizzare l’attività agricola e venatoria. Ci si riferisce: alla definizione concreta di interventi di prevenzione, di contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dagli ungulati alle imprese agricole; allo scorporo del risarcimento o dell’indennizzo per i danni causati da alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti «de minimis ».; alla incentivazione e valorizzazione della filiera alimentare, venatoria e naturalistica che comporti positive, dirette ed immediate ricadute attraverso la predisposizione di filiere corte legate ai territori, capaci di creare valore economico soprattutto nelle aree svantaggiate, aree montane e collinari, ma anche nelle aree protette; alla predisposizione di un piano di sviluppo del turismo venatorio che possa favorire la presenza, in periodi dell’anno in cui vi è meno richiesta di ospitalità, anche di cacciatori provenienti da altri paesi, anche a favore del settore agrituristico).
