news
Nuovo obbligo di comunicazione della PEC al registro Imprese per gli amministratori di società
23/05/2025

Nuovo obbligo di comunicazione della PEC al registro Imprese per gli amministratori di società

Con la presente desideriamo informarla della normativa introdotta dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Tale norma prevede l’obbligo per gli amministratori e i liquidatori di società di comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese.

Soggetti interessati

L’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le società di persone e di capitali:

·         Società semplici comprese quelle agricole (S.S.)

·         Società in nome collettivo (S.n.c.)

·         Società in accomandita semplice (S.a.s.)

·         Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

·         Società per azioni (S.p.A.)

·         Società consortili

·         Reti di imprese dotate di fondo comune e che svolgono attività commerciale rivolta ai terzi.

Scadenza

Per le società già costituite il termine per la comunicazione della PEC degli amministratori è fissato al 30 giugno 2025.

Pratica per la comunicazione

Sarà cura della scrivente comunicare, per le sole società che gestiscono la contabilità iva presso la Confagricoltura Viterbo – Rieti, la PEC al Registro Imprese per suo conto. Diversamente  le società che non gestiscono la contabilità presso i nostri Uffici si dovranno rivolgere al proprio commercialista.

Al fine di evitare eventuali sanzioni, la invitiamo a fornirci tempestivamente l’indirizzo PEC per ogni amministratore della società, in modo che la scrivente potrà poi procedere alla comunicazione al Registro Imprese entro i termini di scadenza fissati.

Nel caso in cui possieda un indirizzo PEC utilizzato, ad esempio, quale libero professionista, o per fini privati, potrà utilizzare quello già in suo possesso.

Conseguenze per omessa comunicazione

Le ricordiamo che l’omessa comunicazione della PEC degli amministratori al Registro Imprese comporterà:

  • l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice Civile, che variano da € 103 a € 1.032, ridotte a un terzo per denunce effettuate nei 30 giorni successivi alla scadenza.
  • la sospensione di qualsiasi pratica in atto con la Camera di Commercio con l’obbligo di integrazione della PEC entro 30 giorni dall’invio della pratica stessa.

Per eventuali chiarimenti potrà rivolgersi ai colleghi:

Simeone Cannata (sede di Viterbo) 0761/2351251 simeonecannatavt@gmail.com

Marino Romagnoli (sede di Viterbo) 0761/2351217 marinorom@libero.it

Sabrina Albana (sede di Rieti) 0761/2351304 rieti@confagricoltura.it

Cordiali saluti

Daniele Ciorba

Direttore