Imposta di soggiorno sul 2025
Si comunica a tutti gli operatori turistici e i gestori di strutture ricettive (compresi gli agriturismi) nonché soggetti attivi nel settore delle locazioni brevi, che entro il 30/06/2026 deve essere trasmessa la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D. Lgs 23/2011, riferita ai pernottamenti effettuati nel corso del 2025.
L’adempimento riguarda tutti coloro che gestiscono strutture ubicate nei Comuni che hanno istituito il tributo turistico, costituendo un obbligo autonomo rispetto ai versamenti periodici effettuati durante l’anno – che vengono effettuati dai soggetti in questione in qualità di sostituti d’imposta ex comma 1-ter del citato art. 4, pur con diritto di rivalsa sugli alloggianti nelle strutture ricettive.
Questi ultimi non si limitano dunque a riscuotere l’imposta dagli ospiti, ma rivestono il ruolo di responsabili del tributo nei confronti del Comune: essi sono chiamati sia a versare gli importi riscossi sia a effettuare gli adempimenti dichiarativi previsti dalla legge.
Chi è tenuto alla presentazione
Come visto i soggetti obbligati alla presentazione del modello dichiarativo in esame sono i gestori delle strutture ricettive quali:
- alberghi,
- residence,
- villaggi turistici,
- affittacamere,
- bed and breakfast,
- altre forme di ospitalità previste dalla disciplina regionale (agriturismi).
Modalità di invio e dati da indicare
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. 29/04/2022.
La presentazione può avvenire con invio diretto da parte del contribuente (attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) oppure dall’intermediario abilitato.
La dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno ha una funzione riepilogativa, consentendo all’ente locale di verificare la corretta gestione del tributo. Tra le principali informazioni richieste figurano:
- il numero complessivo dei pernottamenti registrati;
- l’imposta dovuta dagli ospiti;
- gli importi effettivamente riscossi;
- i versamenti eseguiti nel corso dell’anno;
- eventuali esenzioni o riduzioni applicate secondo il regolamento comunale.
La corretta compilazione assume particolare importanza poiché rappresenta il principale strumento di controllo a disposizione dell’amministrazione locale.
Obbligatorietà della dichiarazione anche senza ospiti e risvolti sanzionatori
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le strutture che, nel corso dell’anno, non hanno registrato alcun pernottamento. Questo perché l’assenza di ospiti non determina automaticamente l’esonero dall’adempimento: come chiarito a livello ministeriale delle FAQ del 19/09/2022 (n. 27), la dichiarazione deve infatti essere trasmessa anche in mancanza di presenze, indicando i dati coerenti con l’effettiva situazione verificatasi nel periodo di riferimento.
In linea generale l’omessa presentazione, così come la compilazione infedele, comportano l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative tributarie particolarmente gravose: la normativa prevede una penalità che può variare dal 100% al 200% dell’importo dovuto, rendendo quindi opportuno verificare con anticipo la completezza dei dati e la corretta quadratura con i versamenti effettuati nel corso dell’anno. C’è poi l’ipotesi di omissione, ritardo o parziale versamento dell’imposta in oggetto (o del contributo di soggiorno), in cui si applicano le ordinarie penalità di cui all’art. 13 del D.Lgs 471/1997.
Cordiali saluti
Daniele Ciorba
Direttore
