Credito d’imposta per l'acquisto di gasolio e benzina per le imprese agricole
Si comunica che l’AGEA ha fornito le indicazioni sulle modalità attuative del contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, in attuazione dell’art. 8-ter del D.L. n. 38/2026.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 2 e 4 del decreto interministeriale MASAF-MEF nr. 0365846 del 27/07/2026 (in corso di pubblicazione), l’AGEA è il soggetto individuato per la gestione dell’incentivo, a cui devono essere presentate le domande esclusivamente tramite la piattaforma telematica che sarà attivata sul sito istituzionale dell’istituto, le cui istruzioni operative saranno emanate entro 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto interministeriale.
Alla stessa AGEA sono demandate la determinazione dell’ammontare del credito d’imposta spettante per la singola impresa agricola e le attività di monitoraggio e controllo della misura.
La circolare in commento, a cui si rinvia per ulteriori dettagli, precisa quanto segue:
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta in parola, le imprese agricole, c.d. “Agricoltori in attività”, di cui all’art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”,
che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente, Mod IVA-2026.
Eccezioni
• per le aziende con oltre il 50% delle superfici in zone montane/svantaggiate (UE) e per chi inizia l’attività nell’anno di domanda o a novembre-dicembre dell’anno precedente, basta la sola partita IVA attiva in campo agricolo
• per le aziende con volume d’affari non superiore a 7.000 € (art. 34, co. 6, DPR 633/72), il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione, autofatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività svolta.
Sono esclusi i soggetti indicati all’art. 3, comma 2, lettere a) e b) del DM e cioè:
a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
b) le imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593
Spese ammissibili
Sono ammesse le spese per gasolio e/o benzina destinati all’alimentazione di mezzi utilizzati nell’attività agricola, incluso il riscaldamento di serre per la coltivazione di piante orticole, come, ad esempio: trattori agricoli/forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazione del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole.
Sono escluse le spese per autovetture, per mezzi di trasporto commerciale non agricolo e per attrezzature non direttamente collegate al ciclo di produzione agricola.
Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio
Come detto, ai sensi dell’art. 4 del DM, la procedura di accesso al credito d’imposta è gestita dall’AGEA che emanerà le Istruzioni Operative per la presentazione delle domande, tramite piattaforma telematica, entro 10 giorni dalla pubblicazione del DM sul sito istituzionale del MASAF.
La finestra temporale per la presentazione delle domande prevede un periodo di tempo non inferiore a 20
gg. e in ogni caso il termine ultimo è fissato al 30 settembre 2026.
Il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta non potrà eccedere il 20% delle spese sostenute fino ad un tetto massimo di 50.000 euro per singola impresa.
L’aliquota di base del 20% della spesa ammissibile può essere ridotta, se le domande complessive superano il limite del finanziamento disponibile di 89.800.000 euro, in misura proporzionale al rapporto: risorse stanziate/totale crediti richiesti.
Contenuto obbligatorio della domanda e documentazione da allegare
La domanda deve contenere, tra l’altro:
a) i dati identificativi dell’impresa e il possesso dei requisiti di “agricoltore in attività”;
b) l’indicazione delle spese sostenute per gasolio/benzina nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026;
c) l’eventuale fruizione di altri aiuti riconducibili alla stessa Comunicazione UE C/2026/2593 (o comunque relativi alla medesima voce di costo), con i relativi importi, per il controllo del tetto dei 50.000 euro (v. sopra).
Alla domanda vanno allegate copie delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina relative al periodo 1° marzo – 31 maggio 2026, secondo le modalità che saranno specificate dalle Istruzioni Operative.
Utilizzo del credito d’imposta e cumulo con altri aiuti
Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione, a norma dell’art. 17 D.Lgs n. 241/97, entro il termine del 31.12.2026. Sul punto, la Confederazione ha interessato i ministeri competenti per chiedere un prolungamento dei tempi a disposizione per la compensazione, anche con riporto del credito negli anni successivi, per evitare problemi di incapienza con gli altri tributi e contributi compensabili.
Il credito è cumulabile con altri aiuti secondo quanto previsto dall’art. 8 del DM, ma il cumulo non può superare il costo effettivamente sostenuto.
Controlli, sanzioni e decadenza
L’AGEA effettua verifiche qualitative e di congruità, proporzionate al rischio e all’entità del beneficio, sulle fatture e sui dati dichiarati, per verificare la sussistenza (e il mantenimento) dei requisiti.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della propria ordinaria attività di controllo, accerti un’indebita fruizione totale o parziale del credito, ne dà comunicazione telematica all’AGEA, che dopo le opportune verifiche, revoca la concessione e ne dà comunicazione alla stessa Agenzia delle Entrate, per il recupero del credito indebitamente utilizzato.
Per ulteriori informazioni e chiarimento potete rivolgervi al nostro Ufficio Tecnico.
Cordiali saluti
Daniele Ciorba
Direttore
