
Chiarimenti sull'identificazione e registrazione dei capi allevati
A tutti i Soci
Loro sede
Buongiorno
A seguito di molta segnalazione da parte di soci in ordine al tema in oggetto si trasmette la comunicazione DGSAF 21307 del 10 settembre u.s. con la quale il Ministero della Salute fornisce chiarimenti e disposizioni in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 inerente la “normativa in materia di sanità animale” e sulle disposizioni per l’identificazione e la registrazione dei capi allevati.
Confagricoltura, a seguito dell’applicazione del Regolamento (UE) 2016/429, ha sollecitato più volte chiarimenti al Ministero in merito alla nota ministeriale DGSAF 9763 del 20 aprile 2021. Tale nota, infatti, tra le varie disposizioni, non chiariva adeguatamente le tempistiche da rispettare in merito soprattutto alla identificazione e registrazione delle nascite dei capi con possibile irrigidimento a dover espletare entrambe le operazioni in massimo sette giorni.
La nota ministeriale in oggetto fornisce chiarimenti in merito:
- al ruolo delle autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità animale;
- alle sanzioni attualmente vigenti che vengono comparate ove le fattispecie sanzionate siano corrispondenti a quelle previste nell’AHL e nei regolamenti derivati, nelle more dell’adozione dei relativi Decreti Legislativi per i quali Confagricoltura ha inviato le proprie osservazioni e richieste di modifica (vedere nota n. 831 dell’8 giugno 2021);
- alle tempistiche di identificazione e registrazione dei capi in BDN, in particolare precisa che:
- gli operatori che detengono bovini o i loro delegati trasmettano alla base dati, ossia registrano in BDN le informazioni sui movimenti, le nascite, i decessi entro il termine massimo di sette giorni (consecutivi compresi i festivi) dall’evento. Per le nascite tale termine è calcolato a partire dalla data di apposizione dei mezzi identificativi, che ricordiamo deve avvenire entro 20 giorni dalla nascita.
- gli operatori che detengono ovicaprini e/o suini o i loro delegati registrano in BDN le informazioni sui movimenti entro il termine massimo di sette giorni dalla movimentazione.
- In relazione alle nascite, il Ministero specifica che esse sono registrate in BDN entro sette giorni dall’apposizione dei mezzi identificativi, come previsto anche dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per i bovini e con le modalità di cui alla normativa nazionale attuale. Infatti, per l’identificazione dei bovini, ovicaprini e suini, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/520 continuano ad essere applicate le disposizioni nazionali vigenti sino all’entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 53/2021.
- In merito alle sanzioni, il Ministero conferma, sempre nelle more della pubblicazione del decreto legislativo in preparazione, continuano ad essere in vigore le sanzioni e le azioni correttive previste dalla attuale normativa.
La nota, quindi, fornisce i chiarimenti richiesti dalla Confagricoltura (allegato) e mantiene invariate le disposizioni e le tempistiche per l’identificazione e registrazione dei capi fino all’entrata in vigore del decreto legislativo in preparazione.
Cordiali saluti
Daniele Ciorba
Direttore