RENTRI, NUOVO CICLO DI FORMAZIONE
Con una nota pubblicata il 21 gennaio u.s. sul portale Rentri, l’Albo gestori ambientali informa che, nell’ ambito delle attività di supporto tecnico-operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, si avvierà un nuovo ciclo formativo rivolto a imprese ed enti. Il percorso è articolato in 10 webinar finalizzati a fornire indicazioni pratiche sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sui servizi di supporto del RENTRI relativamente al FIR digitale e al registro cronologico di carico e scarico digitale. La partecipazione agli eventi è completamente gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati. Si ricorda che con la Legge di Bilancio sono espressamente esclusi dall’ obbligo di iscrizione al RENTRI sia gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’ affari annuo inferiore agli 8.000 euro e sia tutti gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi che, a prescindere dal volume di affari annuo, scelgono di adempiere agli obblighi di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, tramite le modalità alternative previste dalla normativa. Le modalità alternative/semplificate previste dalla normativa riguardano: la conservazione progressiva, per tre anni, del formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193, comma 1, del TUA o dei documenti sostitutivi previsti dallo stesso articolo; la conservazione, per tre anni, del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che effettua la raccolta nell’ ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’ art. 183, comma 1, lettera pp) del TUA. In questo caso occorre anche l’ adesione al circuito organizzato di raccolta. Dunque, le aziende agricole che utilizzano le modalità semplificate previste dal D.Lgs. 152/2006, possono: tenere il FIR in ordine cronologico in formato cartaceo anche dopo il 13 febbraio 2026; oppure aderire ad un circuito organizzato di raccolta, conservando i relativi documenti di trasporto. In tali casi, non è richiesto inoltre l’invio digitale dei dati perché i soggetti sono esclusi dall’ obbligo di iscrizione al RENTRI. Si ricorda altresì che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi gratuitamente all’ area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello, obbligatorio a decorrere dal 13 febbraio 2025. Questa procedura vale per i soli produttori iniziali di rifiuti che emettono in autonomia il FIR. Il produttore iniziale di rifiuti che consegna i propri rifiuti a un operatore professionale (trasportatore) può continuare a farsi stampare il Fir da tale soggetto senza bisogno di registrarsi al portale per stampare i nuovi modelli. Stesso discorso vale se il produttore (azienda agricola) aderisce ad un circuito organizzato di raccolta; in tal caso conserverà semplicemente il documento di conferimento rilasciato dal trasportatore, senza necessità di registrarsi al portale.
