RENTRI, INDICAZIONI MASE SU ESCLUSIONI E CANCELLAZIONI
Con una nota di chiarimento, pubblicata in data 8 gennaio 2026. sul portale Rentri, il MASE ha chiarito alcuni aspetti in merito a scadenze e cancellazioni al nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti. In particolare, si richiama la Legge 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, che ha sostituito il comma 3-bis dell’ articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restringendo il perimetro degli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI. La disposizione in Legge di bilancio interviene, in particolare, escludendo, tra gli altri, tutti i soggetti richiamati dall’ articolo 190, commi 5 e 6 DLGS 152/2006. In pratica, sono esclusi, per quanto di interesse del settore agricolo: gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’ affari annuo inferiore agli 8.000 euro e tutti quelli (sempre produttori di pericolosi) che a prescindere dal volume d' affari scelgono di adempiere agli obblighi di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, tramite le modalità alternative previste dalla normativa e, cioè, con la conservazione dei Formulari di trasporto (Fir) o con l' adesione a un circuito organizzato di raccolta e la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal circuito stesso. Si ricorda che le aziende agricole produttrici di rifiuti non pericolosi, non rientrano in alcun modo tra i soggetti obbligati al nuovo Registro e che i soggetti esclusi, sono automaticamente esonerati dalla trasmissione in digitale delle informazioni contenute nei Formulari di trasporto. Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, accedendo alla propria area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione, si legge nella nota, verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria. Proprio su tali procedure di cancellazione, abbiamo chiesto un ulteriore chiarimento al Mase per approfondire alcuni aspetti. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente nel momento in cui tali chiarimenti saranno pubblicati. Da indicazioni informali ricevute, la procedura dovrebbe prevedere la cancellazione di ogni unità locale iscritta nel Registro con relativo pagamento dei diritti di segreteria. Tale cancellazione dovrebbe avere effetti immediati e non produrre gli effetti dall' anno successivo, come attualmente dispone il decreto 4 aprile 2023, n. 59, commi 6 e 7. Il nostro consiglio è, pertanto, di provvedere alla cancellazione il prima possibile e comunque prima del 13 febbraio 2026. Si ricorda, infine, che i produttori iniziali di rifiuti che emettono in autonomia il Fir e lo conservano cartaceo, non iscritti al RENTRI, sono comunque tenuti a registrarsi gratuitamente all’ area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR conformemente al nuovo modello. Un obbligo, ricordiamo, che decorrere dal 13 febbraio 2025. Chiaramente, se si aderisce a un circuito organizzato di raccolta, non è necessaria tale registrazione perché sarà lo stesso traportatore, aderente al circuito, a rilasciare il documento di conferimento all’ azienda.
