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RENTRI –esclusione aziende agricole
06/01/2026

RENTRI –esclusione aziende agricole

Si comunica che nella legge di Bilancio è stata approvata una specifica disposizione, fortemente sostenuta dalla Confagricoltura, che risolve un'incongruenza normativa del quadro riferibile al nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti. Ci riferiamo all'obbligo di iscrizione al Registro e al pagamento del contributo annuale, anche per i soggetti che la normativa del Dlgs 152/2006 esclude espressamente dalla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

 

Il comma interviene, in particolare, escludendo tutti i soggetti richiamati dall’articolo 190, commi 5 e 6 DLGS 152/2006 e per quanto di interesse del settore agricolo:

  • gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo inferiore agli 8.000 euro;
  • tutti gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi che scelgono di adempiere agli obblighi di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, tramite le modalità alternative previste dalla normativa.

 

789. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

            i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

            i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6».

 

 

Ricordiamo che tali modalità alternative riguardano:

  • la conservazione progressiva, per tre anni, del formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193, comma 1) o dei documenti sostitutivi previsti dallo stesso articolo;
  • la conservazione, per tre anni, del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che effettua la raccolta nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183.

 

A seguito di tale approvazione, restano quindi obbligati all’iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro e che decidono di non utilizzare le modalità semplificate.

 

Con l’occasione, ricordiamo che l’ultimo scaglione di soggetti obbligati all’iscrizione al Registro (imprese con meno di 10 dipendenti) è entrato in vigore il 15 dicembre u.s. e dovrà essere completato entro il 13 febbraio 2026 sempre che tali aziende non ricadano nelle casistiche previste dal nuovo quadro normativo.

 

Cordiali saluti

 

 

Daniele Ciorba

Direttore