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Rentri
15/12/2025

Rentri

Il prossimo e ultimo scaglione di soggetti obbligati (imprese sotto i 10 dipendenti) al nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti, scatterà dal 15 dicembre ed entro il 13 febbraio 2026. Non sono previste attualmente proroghe rispetto a tale scadenza. Ricordiamo che tutte le imprese che pertanto producono rifiuti pericolosi, anche se in minime quantità e anche se non hanno dipendenti, dovranno regolarizzare la loro iscrizione al nuovo Registro.

 

La gestione degli obblighi può avvenire in due modalità distinte, a seconda che l’azienda scelga di operare in autonomia o di delegare le associazioni imprenditoriali rappresentative a livello nazionale o affidarsi a un circuito organizzato di raccolta.

 

Gestione autonoma

 

Se l’impresa agricola decide di operare in completa autonomia, senza avvalersi delle semplificazioni previste dalla legge, deve adempiere a tutti gli obblighi previsti per i produttori di rifiuti pericolosi, in particolare:

  • iscrizione al RENTRI: l’azienda deve registrarsi al sistema nazionale, effettuare il pagamento del contributo annuale e gestire il proprio profilo operativo;
  • utilizzo dei nuovi modelli di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e di Registro carico e scarico: FIR e registri devono essere compilati seguendo i modelli aggiornati e digitalizzati introdotti dalla normativa;
  • trasmissione digitale dei dati: sia i dati dei FIR sia quelli dei registri di carico e scarico devono essere inviati al sistema RENTRI attraverso la piattaforma telematica, rispettando le scadenze e le modalità di trasmissione stabilite.

 

In questo scenario l’impresa agricola gestisce direttamente ogni fase: dalla generazione dei documenti alla conservazione e all’invio telematico dei dati.

 

Gestione semplificata

 

Fermo restando l’obbligo di iscrizione al RENTRI, se l’azienda produce rifiuti pericolosi, scegliendo di avvalersi delle semplificazioni previste dalla normativa, gli adempimenti si riducono sensibilmente:

  • documentazione semplificata. È sufficiente conservare: i FIR cronologici (scaricati in formato digitale), oppure i documenti di trasporto rilasciati dal circuito organizzato di raccolta a cui si aderisce, per adempiere anche all’obbligo del Registro di carico e scarico e al conseguente Mud;
  • nessuna trasmissione digitale dei dati. I dati contenuti nei FIR o nei documenti di trasporto non devono essere caricati sul RENTRI.

 

Di seguito, ulteriori aspetti di interesse e chiarimenti.

 

Calcolo numero dipendenti

 

Ai fini del calcolo dei dipendenti si considerano quelli presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (l’anno in cui cioè scatta l’obbligo di iscrizione), sono inclusi:

  • i dipendenti a tempo pieno;
  • i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive;
  • titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.

Anche le imprese senza dipendenti, ma produttrici di rifiuti pericolosi, sono obbligate a iscriversi al nuovo Registro.

 

Contoterzisti/manutentori

 

Un aspetto da attenzionare è il rapporto tra azienda agricola e contoterzisti e/o manutentori. Affidare i propri rifiuti a un contoterzista non esonera dall’obbligo di iscrizione al RENTRI: la titolarità e la responsabilità del rifiuto restano in capo all’impresa agricola. Ove l’impresa di manutenzione svolga l'attività, con regolare contratto di affidamento da parte del committente (nel quale contratto venga specificato che la manutenzione, sostituzione di parti meccaniche e/o materiale di consumo -es. cambio olio trattore- sia da espletarsi in totale autonomia decisionale dal manutentore), il produttore del rifiuto che ne deriva è il manutentore stesso perché è a seguito della sua attività che si genera il rifiuto. Tale soggetto, pertanto, sarà obbligato al RENTRI.

 

Delega

 

La delega può essere affidata alle associazioni afferenti al CNEL,  oppure ai circuiti organizzati di raccolta. Sono solo questi i soggetti che la normativa autorizza.

Le attività che si possono delegare riguardano l’iscrizione alla piattaforma RENTRI, il pagamento del contributo annuale e la trasmissione digitale dei dati contenuti nei Formulari di trasporto rifiuti (FIR) e nei Registri di carico e scarico. La delega può essere ampia e coprire tutti questi aspetti, oppure limitata a uno solo di essi, a seconda delle esigenze dell’impresa.

 

Cordiali saluti

 

 

Daniele Ciorba

Direttore