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Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (ISMEA - PIU' IMPRESA)
16/04/2024

Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (ISMEA - PIU' IMPRESA)

Si comunica che è stato pubblicato in G.U. n. 86 del 12 aprile il Decreto 23 febbraio 2024, contenente misure tese a favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare le aziende agricole esistenti condotte da giovani o donne.

Tali misure gestite dall’ISMEA attraverso lo strumento cosiddetto “Più Impresa”:

  • sono rivolte a micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, ovvero da donne, con i seguenti requisiti:
  • subentro: imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; in caso di società la maggioranza delle quote di partecipazione in capo ai giovani ovvero donne, ove non presente, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni;
  • ampliamento: imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

 

  • progetti finanziabili:
  • non possono prevedere investimenti superiori ad euro 1.500.000 (IVA esclusa);
  • consistono in mutui agevolati, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili, di durata fino a 15 anni, comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile; nonché
  • in contributi a fondo perduto, per un importo non superiore al 35 per cento delle spese ammissibili.

 

  • Tali progetti devono perseguire uno dei seguenti obiettivi:
  • miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola. mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
  • miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione della agricoltura;
  • contributo alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici;
  • contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria);
  • contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità.

 

I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.

 

  • Garanzie: 

L’impresa beneficiaria deve fornire garanzie di valore pari al cento per cento del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA. Sono ammissibili:

  • ipoteca di primo grado su beni oggetto di finanziamento, oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; in alternativa o in aggiunta all’ipoteca
  • fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

 

I soggetti beneficiari devono obbligarsi a stipulare idonee polizze assicurative a favore dell’ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i terreni stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

 

Da ultimo, si fa presente che la piena operatività della misura di cui in oggetto è subordinata alla adozione delle istruzioni applicative dell’ISMEA, che definisce i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione ed i limiti relativi agli interventi di cui al presente decreto.

 

Cordiali saluti

Daniele Ciorba

Direttore