Dichiarazione di giacenza cereali, semi oleosi, riso
Si trasmettono, in allegato, le modalità operative per effettuare le comunicazioni concernenti le giacenze dei cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere interessate (articolo 3 del DM 8 agosto 2022, prot. n. 349504), previste dal regolamento (UE) 2022/791.
Infatti, come da nostra comunicazione del 01/04/2022 (sotto riportata) si rammenta a tutti quanti gli interessati che, entro il 31 gennaio 2024 si deve effettuare la notifica delle giacenze presenti in azienda al 31 dicembre 2023.
I prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti:
· frumento duro codice NC 1001 19 00, escluso quello destinato alla semina;
· frumento tenero e frumento segalato codice NC 1001 99 00, esclusi le sementi per la semina;
· orzo codice NC 1003 diverso da quello destinato alla semina;
· granturco cod. NC 1005 90 00 diverso da quello destinato alla semina;
· riso codice NC 1006, escluso quello destinato alla semina;
· semi di soia anche frantumati codice NC 1201 90 00, esclusi i semi per la semina;
· girasole codice NC 1206 00, escluso quello destinato alla semina;
· ravizzone e/o colza codice NC 1205, escluso quello destinato alla semina;
· farina di semi di colza codice NC 23.06.41.00, 23.06.49.00;
· farina di semi di girasole codice NC 23.06.30.00;
· farina di semi di soia codice NC 23.04.00.00;
· olio di colza codice NC 1514;
· olio di girasole codice NC 1512;
· olio di soia codice NC 1507.
Al fine di agevolare gli adempimenti amministrativi concernenti le comunicazioni relative alla disponibilità delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso, di cui al DM prot. n. 349504, 8 agosto 2022, si invia il link di seguito per il collegamento al portale (https://masaf.sian.it - menu Accesso all'area riservata) ed in allegato alla presente le modalità operative di compilazione.
Cordiali saluti
Daniele Ciorba
Direttore
E-MAIL DEL 01/04/2022
Si comunica che è stato firmato dal Ministro Patuanelli il Decreto Mipaaf di attuazione della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio) relativo alla tenuta del registro cereali previsto nell’ambito del cosiddetto provvedimento “Granaio Italia”.
Il Decreto, riportato in allegato, disciplina e fornisce le procedure applicative per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale ai sensi dei commi da 139 a 143 della Legge di bilancio 2020, indica le modalità operative per la registrazione, nell’apposito registro istituito in ambito SIAN, delle operazioni di carico e scarico dei quantitativi di cereali, farine e semola detenuti a qualsiasi titolo da imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione.
Gli operatori sopra citati obbligati alla tenuta del registro, dovranno registrarsi al SIAN ed effettuare la registrazione “entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse”. Con l’obbligo di registrazione trimestrale è stato quindi concesso notevolmente più tempo per la annotazione delle operazioni in registro che prima erano previste con cadenza settimanale.
Inoltre, “le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo, del singolo prodotto, superiore a 30 tonnellate annue”. Anche in questo caso è stato limitato il campo di azione del decreto dal momento che originariamente si applicava ai quantitativi detenuti superiori a 5 tonnellate.
Le registrazioni possono essere effettuate anche complessivamente su più operazioni di carico e scarico, “a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare”.
Saranno direttamente “le società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto, a registrare i dati relativi ai prodotti acquisiti, ceduti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo associativo interessato.”
Restano confermate le deroghe specifiche per:
- gli operatori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
- i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda;
- i prodotti che, all’atto della trebbiatura, sono trasferiti in strutture private o associative non sono oggetto di registrazione.
Si specifica, altresì, che gli operatori per effettuare le operazioni di registrazione potranno avvalersi dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
Si fa, inoltre, presente, che “i dati contenuti nel registro sono trattati in modo riservato e sono resi pubblici solo in forma aggregata.”
E’ stato confermato il periodo sperimentale di applicazione del decreto sino al 31 dicembre 2023, in cui non verranno applicate le sanzioni previste all’art. 7 così come già stabilite dal comma 142. Si rammenta che le sanzioni amministrative sono stabilite dalla legge come segue:
- da euro 1.000 a euro 4.000 per i soggetti che non istituiscono il registro benché obbligati;
- da 500 euro a 2.000 euro per chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica.
Il decreto è stato redatto a seguito di una lunga concertazione tra le parti interessate e le modifiche apportate vanno nella direzione di quanto già richiesto ed avanzato nelle opportune sedi da
Confagricoltura, nell’ottica di una diminuzione del carico burocratico delle aziende agricole, pur permettendo l’avvio di un monitoraggio concreto dei quantitativi di cereali movimentati a livello nazionale.
Si segnalano in particolare i risultati sindacali ottenuti, anche a seguito delle modifiche intervenute in ambito legislativo in termini di: aumento della tempistica per la registrazione e dei quantitativi minimi (da 5 a 30 tonnellate annue) oggetto di registrazione; esclusione delle aziende zootecniche dagli obblighi, richiesta questa avanzata dalla sola Confederazione; decorrenza degli obblighi con un sistema sperimentale sino a tutto il 2023 e conseguente non applicazione delle sanzioni in questo primo periodo di applicazione.