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CIRCOLARE Bando Contratti filiera settore forestale
05/05/2023

CIRCOLARE Bando Contratti filiera settore forestale

Si trasmette il testo del Bando dei Contratti filiera settore forestale pubblicato il 26 aprile 2023, relativo all’applicazione del Decreto Masaf n. 48567 del 31 gennaio 2023 (G.U. del 23.03.2023 n. 70) riguardante la disciplina dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR Fondo complementare - Contratti filiera settore forestale.

 

Nello specifico, il bando inquadra anzitutto il campo di applicazione della fattispecie dei   contratti di filiera e degli obiettivi che questi devono raggiungere, evidenzia la necessaria valenza territoriale multiregionale e l’esplicitazione del soggetto proponente, degli obiettivi, dei risultati attesi, dei tempi di realizzazione, degli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonché delle azioni dei progetti da declinare nel Programma di interventi.

 

Il bando individua poi i soggetti proponenti, quali unici interlocutori del Ministero per il contratto di filiera da loro presentato, che possono essere:

a)      società cooperative e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;

b)      organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;

c)      enti pubblici;

d)      società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;

e)      imprese commerciali, industriali o addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;

f)       associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

g)      reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

h)      gli accordi di foresta già sottoscritti al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

 

Così come definisce i soggetti beneficiari delle agevolazioni del contratto di filiera che possono essere sono i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), facenti parte dell’accordo di filiera e classificati nelle seguenti categorie:

a)      proprietari di superfici forestali o titolari della gestione di superfici forestali: i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;

b)      imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell’arboricoltura da legno;

c)      organizzazioni di proprietari, produttori e associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

d)      società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari di boschi o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno; imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno.

 

L’art 5 del bando esplicita le condizioni di ammissibilità e quindi, in primis, il carattere di multiregionalità del contratto di filiera che è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome e quando l’importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non supera il 95% del totale dei costi ammissibili del contratto di filiera. Poi, la presenza di un accordo di filiera che deve essere allegato alla domanda di accesso, così come la presenza di alcuni requisiti oggettivi del soggetto beneficiario, tra cui il titolo di possesso o di gestione delle superfici forestali, l’iscrizione nel registro delle imprese, assenza di procedimenti in corso ed il non avvio, alla data di presentazione della domanda del progetto proposto.

 

Nello stesso articolo si evidenziano le caratteristiche che il programma di interventi,              deve contenere, ossia:

a)      prevedere il coinvolgimento di almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera;

b)      prevedere un quadro degli investimenti articolato per le tipologie di intervento;

c)      prevedere un piano delle spese coerente con i limiti previsti per il Programma di interventi e i singoli progetti e le intensità massime di aiuto concedibili per singola tipologia di intervento.

 

All’art 6 vengono definiti gli interventi e le spese ammissibili, ossia quei contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a € 1.200.000,00 €, e i cui singoli progetti rispettino le soglie di spesa previste per le seguenti tipologie di intervento ammissibili, ovvero:

a)      investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno, connessi con l’attività di produzione, utilizzazione, trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

b)      investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

c)      investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 200.000 euro;

d)      investimenti per la ricerca e per lo sviluppo nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per Progetto e per beneficiario di 300.000 euro.

 

Sono ammissibili anche le spese per la realizzazione degli investimenti previsti e delle spese generali connesse alla progettazione e presentazione del Programma di interventi e dei singoli progetti, inclusi gli studi di fattibilità, a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA. Si sottolinea che sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili.

 

Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo in conto capitale con procedura a “sportello” applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, fino all’esaurimento delle risorse stanziate secondo la procedura istruttoria.

 

All’art. 7 si specifica, altresì, che l’ammontare complessivo del contributo in conto capitale non può superare gli importi totali previsti per Programma di interventi e per singolo Progetto e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massima di aiuto a copertura dei costi ammissibili indicati nelle Tabelle da 1 a 4 riportate nel testo e suddivise in base alla tipologia di investimento previsto, ossia:

 

·         Tabella 1 - Aiuti investimenti in tecnologie forestali, della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno – Intensità di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il

 

periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27; 40

% dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni.

 

·         Tabella 2 - Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale – Intensità di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili per investimenti non produttivi e destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste. Nel caso, invece, di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l’intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE- 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE- 27; 40 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle altre regioni.

 

·         Tabella 3 - Aiuti agli investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione, informazione e campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti forestali e dell’arboricoltura da legno sostenibili - Intensità di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili.

 

·         Tabella 4 - Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno - Intensità di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili.

 

Gli aiuti di cui al presente bando possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, con gli aiuti «de minimis» e con agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’Unione europea.

 

Gli investimenti ammissibili dovranno essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera, salvo eventuali proroghe non superiori ai 6 mesi complessivi, debitamente motivate.

 

Per quanto riguarda la presentazione delle domande di accesso, queste devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto proponente deve essere inviata da questo esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla DIFOR, all’indirizzo PEC  misuraforeste@pec.masaf.gov.it. La domanda compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati richiesti dovrà pervenire al suddetto indirizzo a decorrere dalle ore 10.00 del 1° giugno 2023.

 

Lo sportello resterà aperto fino alle ore 10.00 del 15 giugno 2023.

Si fa presente che limite della dimensione del messaggio PEC, compresi gli allegati, è di 95 MB.

Alla domanda di accesso deve essere allegata la seguente documentazione:

a)      accordo di filiera sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti beneficiari indiretti;

b)      programma degli interventi del contratto di filiera;

 

c)      scheda sintetica del Progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario con descrizione sintetica del progetto e principali linee di intervento, il dettaglio degli investimenti, il piano dei flussi finanziari

Oltre a tutte le dichiarazioni dei singoli soggetti beneficiari ed alle attestazioni progettuali  così come indicate negli allegati alla domanda (cfr. 11 allegati).

 

Cordiali saluti

 

Daniele Ciorba

Direttore